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Si informano tutti i soci SIN quanto approvato dal Senato in via definitiva nel DL PNRR-quater (19/2024; A.S. 1110).
Sul testo è stata posta dal Governo la questione di fiducia e, pertanto, non sono state apportate modifiche al testo licenziato in prima lettura dalla Camera.
Come di seguito potrete constatare, i provvedimenti sono rilevanti per tutti coloro che operano nell'ambito del SSN.
Alessandro Padovani, MD, PhD
Presidente SIN
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Di maggior interesse, il provvedimento approvato reca:
In calce il riepilogo – e l’analisi – delle norme di interesse comprensive delle modifiche apportate in prima lettura.
Timing
Si attende ora la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 1° maggio.
Fonte
Link al resoconto.
Link alla scheda atto.
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Analisi disposizioni di interesse DL PNRR-quater – testo coordinato
Personale Sanitario
o Specializzandi: avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, di medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (art. 2-bis, co. 1, art. 2-ter, comm. 1 e 5, DL 18/2020) anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 2024);
o Stabilizzazione: fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del 2024), possano assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente SSN almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (in logo del 2022).
o Superamento limite 2% dell’organico: le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del D.lgs. 517/1999), ancora in fase sperimentale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa del personale, possano superare il limite attualmente previsto del 2% dell’organico nella stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata massima 4 anni non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste per il corrispondente personale del SSN.
o Inquadramento personale dirigente: Inoltre, prevede che nelle stesse AOU, dopo la fine del periodo sperimentale, il personale medico e veterinario già assunto con le modalità previste per la dirigenza medico-sanitaria del SSN e nel rispetto dell’art. 11, co. 1 del DL 35/2019, conserva l’inquadramento giuridico ed economico nell’ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell’area sanità.
o Assunzioni specializzandi: è introdotto il termine al 31 dicembre 2026 della possibilità per aziende ed enti del SSN, nonché strutture private accreditate appartenenti alla rete formativa, di procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale.
o Durata contratto: il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e possa essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del D.lgs 368/1999.
o Sospensione certificazione attività formative: per gli specializzandi assunti è sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola.
o Certificazione competenze acquisite: l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento che fornisce la formazione pratica deve garantire, oltre al tutoraggio, la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia, che sostituisce la prova di cui all’art. 38, co. 2, del D.lgs. 368/1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma.
o Svolgimento formazione pratica: Si inserisce infine la specifica per cui la formazione pratica debba essere svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditato ai sensi del D.lgs 368/1999 al momento della stipula del contratto.
o Incarichi libero-professionali specializzandi: prevede che la misura di cui al co. 2, art. 12 del DL Bollette (34/2023), che permette agli specializzandi di assumere incarichi libero-professionali presso i servizi di Emergenza-Urgenza del SSN per un massimo di 8 ore settimanali, si applichi a tutti i servizi sanitari SSN.
Infrastrutture Ospedaliere
Sanità Digitale e Dati Sanitari
o Individuazione modalità tecnologiche per il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL, con Decreto del MinSal – di concerto con il MEF e previo parere del Garante per la Privacy – sono individuate le modalità tecnologiche idonee per rilascio e verifica delle certificazioni sanitarie digitali, conformi con le specifiche tecniche europee e internazionali, con il fine di assicurare l’alimentazione del FSE.
o Oneri: per assicurare l’individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche per la gestione di certificazioni sanitarie digitali, è autorizzata la spesa di € 3.850.000 per l’anno 2024, da gestire nell’ambito della convenzione tra MEF e SOGEI. A decorrere dal 2025 è autorizzata la spesa di € 1.850.000 annui. Si fa fronte agli oneri con una riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’art. 34-ter della L. 196/2009.
o Disciplina dell’interconnessione: stabilisce che il Ministero della Salute disciplina con uno o più decreti l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, incluso il FSE e compresi quelli gestiti da Ministero della Salute; ISS; AGENAS; AIFA; INMP; Regioni e Province Autonome o da altre pubbliche amministrazioni. I decreti definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all’interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno.
o Consultazione Garante Privacy per utilizzo dati sanitari: si modifica l’art. 110 del Codice della Privacy (D.lgs 196/2003) in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, prevedendo che nei casi in cui non sia richiesto il consenso dell’interessato per il trattamento dei dato sanitari, il Garante della Privacy debba individuare le garanzie da osservare, ai sensi delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica i cui all’art. 106, comma 2, lettera d del medesimo Codice. La previsione va a sostituire l’attuale formulazione per cui si prevede che il programma di ricerca sia sottoposto a preventiva consultazione del Garante.
o Oneri: agli oneri, pari a € 28.342.068,00, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.
Ministero della Salute
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